Statuto

Art. 1 – Denominazione, Sede e Durata
E' costituita l'associazione di promozione sociale "Educare al cambiamento", ispirata ai valori fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, regolata dal Codice Civile e ai sensi della L. 383/2000, disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle Leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Da qui in seguito è definita Associazione. L'Associazione ha sede nel
Comune di Torino, in Corso Allamano, 47. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. E' consentita l'istituzione di sedi secondarie e di sedi territoriali, in conformità agli scopi del presente Statuto. La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo.
Art. 2 – Scopi dell'Associazione
L'Associazione non persegue fini di lucro, non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.
Art. 2.1 – Principi
L'Associazione si ispira ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà tra gli esseri umani; al rispetto dei diritti inviolabili della persona e delle pari opportunità tra uomini e donne. La pace è considerata mezzo e fine essenziale per l'umanità: nei rapporti interpersonali, sociali e internazionali. La nonviolenza è un metodo di azione che si sviluppa su vari livelli – da quello educativo a quello sociale, da quello personale a quello politico – non come semplice insieme di tecniche, ma come reciproca aggiunta tra prassi e teoria, tra azione e pensiero. La Terra è un bene prezioso che custodiamo in attesa di lasciarlo alle generazioni future. Le sue risorse non sono infinite, pertanto è dovere umano agire per diminuire la propria impronta ecologica. Le specie animali e vegetali che la popolano hanno diritto alla sopravvivenza e non devono soccombere a causa di un'azione umana violenta. L'economia è strumento essenziale di comunità e società: quando, nelle sue diverse forme, prevarica l'essere umano e lo sottopone ad una perdita di diritti inalienabili, va discussa, analizzata e trasformata perché non sia occasione di oppressione del più forte verso il più debole.
Si impone come necessario e prioritario andare oltre il modello di sviluppo odierno, per  ricostruire un diverso modello di società che ponga come fondanti i valori sopra enunciati.
Art. 2.2 – Definizione
Enunciati questi principi, definiamo l'Associazione Educare al cambiamento un’associazione politico-culturale che intende come politico tutto ciò che concerne l’attività di una comunità organizzata, ossia la capacità di analizzare la realtà e di prendere delle decisioni, di porsi dei fini, quindi di vivere autonomamente e garantire a tutti una libera partecipazione ed espressione, indipendentemente dall'appartenenza ideologica o strutturale a partiti politici e senza condizionamenti di sorta, se non quello di perseguire il benessere delle persone. Questa definizione si sostanzia quindi in una serie di obiettivi.
Art. 2.3 – Obiettivi
• Esigere il rispetto dei diritti fondamentali, civili e sociali di ogni essere umano;
• Promuovere le differenze, contrastando ogni forma di discriminazione;
• Sostenere e difendere il diritto alla salute;
• Implementare l'educazione permanente;
• Promuovere la cultura in ogni sua forma;
• Ricercare la pace e promuovere la nonviolenza;
• Diffondere la cultura della democrazia e della partecipazione alla vita comune;
• Sostenere e difendere il lavoro come forma di realizzazione personale, sociale ed economica;
• Lavorare per un'economia e costruire diversi modelli di vita sociale basati entrambi sul rispetto della vita umana e dell'ambiente.
Art. 2.4 – Attività
L'Associazione può assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività che siano giudicate necessarie o utili al perseguimento delle proprie finalità statutarie.
A titolo esplicativo, ma non esaustivo, l'Associazione si occupa di:
• Promuovere ogni tipo di attività culturale, politica, sociale e ludico-ricreativa tendente alla partecipazione dei cittadini;
• Promuovere e sviluppare l'associazionismo libero e democratico;
• Promuovere l’assistenza e la solidarietà fra i soci;
• Promuovere incontri di gruppo finalizzati al benessere psicofisico dei partecipanti;
• Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale;
• Promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturale, artistico, sportivo e turistico atte a dare un contenuto sociale al tempo libero degli associati;
• Promuovere reti interattive fra associati;
• Cooperare con le associazioni, le organizzazioni ed Istituzioni del Territorio;
• Collaborare e prestare informazioni ad enti pubblici e privati, associazioni di categoria, sindacati e ad altre organizzazioni, comitati, società e singoli cittadini, e così contrarre obbligazioni, stipulare contratti, concludere accordi, convenzioni e protocolli d’intesa;
• Richiedere finanziamenti presso Enti pubblici per la realizzazione degli scopi sociali, nonché stipulare convenzioni;
• Partecipare e aderire ad altre associazioni che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità;
• Fornire sostegno e servizi ad altre associazioni, enti o soggetti collettivi che condividono analoghi scopi statutari, avvalendosi anche di competenze interne all’Associazione;
• Approfondire la ricerca e promuovere ogni azione sui valori di uguaglianza tra i cittadini, di collaborazione internazionale e di ripudio della guerra, di libertà politica e religiosa, di economia democratica, di diritto alla salute e tutela dell'ambiente;
• Organizzare incontri, convegni, dibattiti, forum e promuovere attività di ricerca e formazione;
• Promuovere e partecipare ad incontri, conferenze e ad ogni altra manifestazione pubblica, organizzate in ambito locale, nazionale ed internazionale;
• Promuovere e aderire a campagne, movimenti, comitati e gruppi di cittadini i cui scopi siano relativi all'emersione o risoluzione di problematiche inerenti gli scopi statutari;
• Indire o aderire a referendum, proposte di leggi popolari, raccolte firme e petizioni;
• Promuovere e svolgere elaborazione programmatica e iniziative politiche;
• Realizzare patti e accordi con altri soggetti politici e associazioni;
• Promuovere specifiche azioni giudiziarie, anche collettive, e la costituzione di parte civile ed interventi in giudizio, in favore di associati e non;
• Organizzare e gestire sportelli di servizio alla cittadinanza;
• Realizzare attività agricole, agrituristiche e legate alla cultura della civiltà contadina;
• Realizzare e promuovere attività artigianali tendenti al recupero e alla salvaguardia delle arti e mestieri presenti e passate;
• Formare gruppi di acquisto solidale e/o popolare;
• Organizzare e promuovere attività di turismo sociale e responsabile;
• Promuovere iniziative in campo culturale ed artistico;
• Stampare, distribuire, porre in vendita libri, riviste e pubblicazioni, promuovere l'attività editoriale attraverso la pubblicazione di bollettini, notiziari, newsletters, siti web, atti di convegni, studi e ricerche compiuti e di terze parti;
• Produrre, realizzare, distribuire filmati, registrazioni, contenuti multimediali ed in tecnologia web;
• Acquistare o prendere in locazione immobili e terreni e in gestione attività non contrastanti con gli scopi
statutari;
• Promuovere attività commerciali coerenti, funzionali ed accessorie agli scopi associativi.
Art. 3 – Soci
Art. 3.1 – Adesione all'Associazione

L'adesione all'Associazione è libera e aperta a tutte le persone: possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi sociali e che ne facciano richiesta.
I soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera dell'Associazione con il pagamento della relativa quota sociale.
L'iscrizione ha validità annuale. La richiesta di adesione è valutata dal Consiglio Direttivo che avrà trenta giorni di tempo, dalla data di rilascio della tessera, per confermare la qualità di socio. Il Consiglio Direttivo avrà facoltà di respingere la domanda con motivazione, dandone comunicazione al soggetto richiedente. È prevista anche la figura del socio sostenitore che partecipa alle iniziative pubbliche dell'Associazione e gode del diritto di assistenza e informazione sulle attività della stessa.
Art. 3.2 – Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell’Associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei successivi capoversi, tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno il diritto di partecipare all'assemblea dei soci e hanno conseguentemente diritto di voto per l’approvazione di tutte le delibere assembleari, per l’approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l’elezione degli organi direttivi dell’Associazione alle cui cariche possono liberamente concorrere.
L'appartenenza all'Associazione implica per i soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso. Tutti i soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:
• frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall'Associazione, secondo gli appositi regolamenti;
• partecipare alle manifestazioni promosse dall'Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati;
Ciascun socio ha il dovere di:
• versare la quota sociale annuale;
• osservare le norme del presente Statuto, dei regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell’Associazione;
• garantire l’unità operativa dell’Associazione e di astenersi dal compiere qualsiasi azione che possa esserle di nocumento;
• tenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno.
Art. 3.3 - Perdita della qualifica di Associato
E’ esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Il socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall’Associazione o non si verifichino una delle cause che ne prevedono l’esclusione. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o per scioglimento dell’ente. Il socio può recedere in ogni momento mediante richiesta scritta inoltrata al Presidente del Consiglio Direttivo a mezzo del servizio postale, ovvero a mezzo posta elettronica, purché comprovata da idonea ricevuta di ricezione, consistente nella risposta di avvenuta ricezione inviata dal Consiglio Direttivo con medesimo mezzo elettronico. L'effetto del recesso decorre dal momento della sua annotazione nel libro soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione. L’esclusione del socio ordinario è deliberata dal Consiglio Direttivo, con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto, su mozione presentata al Presidente del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio ordinario che si sia reso insolvente nei confronti dell’Associazione, oppure si sia reso responsabile di comportamenti atti a provocare nei confronti dell’Associazione e/o di singoli Associati gravi danni e rilevanti pregiudizi, incorrendo in uno di questi motivi:
• condanna penale con sentenza passata in giudicato a pena detentiva superiore a tre anni;
• grave inosservanza dello Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni prese dagli organi sociali ed in particolare dei punti inerenti i doveri del precedente articolo 3.2;
• assunzione di comportamenti in contrasto con il prestigio ed il buon nome dell’Associazione;
• scorretta esecuzione, per dolo o colpa grave, degli incarichi assunti negli organi dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo dovrà convocare obbligatoriamente il socio escludendo, nella seduta che delibera il parere in merito all’esclusione. In tale seduta il socio, pur non avendo diritto al voto, sarà ascoltato al fine di poter esprimere liberamente la propria difesa. L’esclusione del socio comporta la revoca di diritto degli eventuali incarichi assegnati dall’Associazione a favore dell’escluso e l'assegnazione, ad opera dell’organo competente, del medesimo incarico ad altro socio. L’esclusione diventa operante negli stessi termini indicati per il recesso. Avverso tutti i provvedimenti di esclusione il socio interessato può proporre ricorso secondo le modalità previste dalla legge. I soci possono anche essere esclusi di diritto, dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice dei suoi membri, per il mancato pagamento della quota sociale di iscrizione. I soci esclusi per tale motivazione potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione. In caso di morte del socio, la quota associativa è intrasmissibile.
Organi sociali
Il principale organo dell'Associazione è l'Assemblea dei soci.
Gli organi elettivi dell’Associazione sono: il Consiglio Direttivo; il Presidente del Consiglio Direttivo e il Tesoriere.
Art. 4 – Assemblea dei soci
L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. L’Assemblea dei soci composta da tutti gli associati può essere ordinaria o straordinaria. La convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l’ordine del giorno, il luogo, l’ora e la data della prima e della seconda convocazione, da affiggersi nei locali della sede sociale almeno sette giorni prima
con contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria o elettronica. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. In caso di sua assenza o impedimento, in via preliminare l’Assemblea procede alla nomina per alzata di mano di un Presidente Straordinario con il solo compito di presiederla. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale precedente, di norma il trentuno dicembre di ogni anno, quindi entro il trenta di aprile dell'anno successivo.
Essa approva il rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente; esamina e approva il bilancio preventivo per il piano programmatico sociale delle attività dell'anno in corso.
L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il suo Presidente lo ritengano necessario e ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative: in questo ultimo caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. In ogni caso i richiedenti propongono l'ordine del giorno.
Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell’associazione durante i dieci giorni che seguono l’assemblea.
Art. 4.1 – Attribuzioni dell'Assemblea dei soci
Spetta all'Assemblea dei soci:
• approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
• procedere alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente del Consiglio Direttivo e del Tesoriere;
• deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
• deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti legittimamente al suo esame;
• in convocazione straordinaria, approvare le eventuali modificazioni dello Statuto;in convocazione straordinaria, deliberare lo scioglimento dell’Associazione e le modalità di liquidazione del patrimonio.
Art. 4.2 - Validità assembleare
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti presenti. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti presenti. La seconda convocazione può avere luogo mezz’ora dopo la prima convocazione e può essere in luogo diverso.
In caso di assemblea straordinaria, con all'ordine del giorno eventuali modificazioni dello Statuto, è richiesta la presenza o rappresentanza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto, in regola con il pagamento delle quote, e la decisione è deliberata a maggioranza dei voti presenti. In caso di assemblea straordinaria, con all'ordine del giorno lo scioglimento dell’Associazione e le modalità di liquidazione del patrimonio è richiesta la presenza o rappresentanza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto, in regola con il pagamento delle quote e la decisione è deliberata con il voto favorevole dei tre quarti dei voti presenti.
Art. 4.3 – Modalità di voto
Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo, di cui all'art. 2352, secondo comma, del codice civile.
Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci in regola con il versamento della quota annua. L’associato può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro socio, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di al massimo due deleghe. Potranno partecipare ai lavori dell’Assemblea i Soci Sostenitori senza diritto di voto e con diritto di intervento regolamentato dall’Assemblea. Per le votazioni ordinarie si procederà normalmente con il sistema dell’alzata di mano o per divisione. Per le elezioni delle cariche sociali si procederà con il sistema della votazione a scrutinio segreto, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea, su richiesta di almeno un terzo dei presenti, escluse le deleghe. Nel sistema a scrutinio segreto si procederà a nominare un seggio di scrutatori. Le deliberazioni e il numero dei voti devono essere riportati a verbale sul Libro delle Assemblee, il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario verbalizzante.
Art. 5 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di sette compreso il Presidente, eletti dall’assemblea dei soci e resta in carica per tre anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da un sostituto designato all'interno Consiglio Direttivo stesso. La convocazione è fatta a mezzo telefonico o per posta elettronica, da spedirsi a non meno di tre giorni dall’adunanza e, nei casi urgenti, con qualunque mezzo, in modo che i Consiglieri ne siano informati, almeno un giorno prima della riunione.
Art. 5.1 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Spetta al Consiglio Direttivo:
• deliberare circa l’ammissione, la sospensione e l'esclusione dei soci;
• determinare l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
• redigere il Regolamento Interno dell'Associazione;
• fissare le date dell’Assemblea dei soci e convocare i soci stessi;
• predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea dei soci;
• redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
• redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci;
• attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle delibere dell'Assemblea dei soci;
• formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
• definire i singoli progetti dell'Associazione e promuovere la costituzione di gruppi di lavoro;
• predisporre le campagne di sottoscrizione e, in generale, occuparsi dell'aspetto della comunicazione esterna al fine di veicolare e tutelare l'immagine dell'Associazione;
• vagliare le richieste di finanziamento dei progetti e individuare la forma proposta di finanziamento da indirizzare agli Enti competenti;
• deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario, anche istituendo rapporti di credito o finanziari;
• stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;
• svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
Art. 5.2 - Validità della costituzione
Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità si procede ad una seconda votazione; in caso di parità anche in occasione della seconda votazione, si procede ad una terza votazione, in cui il voto del Presidente, in caso di parità, è dirimente.
Art. 5.3 – Modalità di voto
I membri degli Consiglio Direttivo non possono partecipare alla votazione di delibere o provvedimenti afferenti questioni che li riguardano personalmente. Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete, quando ciò sia richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri.
Art. 5.4 – Dimissioni del Consiglio Direttivo
Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri eletti, questi saranno provvisoriamente surrogati dai consiglieri rimanenti che provvederanno, entro il termine di tre mesi, alla convocazione dell'Assemblea dei soci per sostituire i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti o il Presidente.
Art. 6 – Il Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci e dirige l'Associazione. Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione, nonché la legale rappresentanza della firma sociale. Egli è il garante della fedele osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione. Rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente è il portavoce dell'Associazione e cura i rapporti nei confronti dei mass-media. Può costituire, su voto favorevole del Consiglio Direttivo, un Ufficio Stampa. Il Presidente può proporre, all'interno del Consiglio Direttivo stesso, una suddivisione di incarichi, per promuovere e sorvegliare singole iniziative o settori dell’attività dell’Associazione. Tale suddivisione organizzativa opera sotto la direzione del Consiglio Direttivo nella sua interezza. In caso di assenza o di impedimento pro tempore del Presidente, esso propone all'interno del Consiglio Direttivo la nomina di un Vice Presidente. Su deliberazione positiva, le mansioni sono svolte dal Vice Presidente, fino e non oltre il termine dell'assenza o dell'impedimento in oggetto. Il Presidente adempie, in maniera super-partes, a tutte le funzioni demandategli dal presente Statuto spettandogli in particolare di:
• convocare il Consiglio Direttivo fissandone l’ordine del giorno;
• presiedere il Consiglio Direttivo;
• convocare l’Assemblea dei soci, su delibera del Consiglio Direttivo, fissandone l’ordine del giorno;
• presiedere l'Assemblea dei soci;
• curare la predisposizione delle relazioni programmatiche da sottoporre al Consiglio Direttivo ed all’Assemblea dei soci;
• firmare gli atti ufficiali dell’Associazione;
• sovrintendere al corretto funzionamento delle varie strutture associative;
• sovraintendere alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione;
• accertare che si operi in conformità degli interessi dell’Associazione.
Art. 7 – Il Tesoriere
Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea dei soci. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, tenendo aggiornata la contabilità.
Si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere è incaricato della conservazione e sulla tenuta dei documenti dell’Associazione. I libri sociali essenziali che l’Associazione deve tenere sono: il libro dei soci; il libro dei verbali e delle deliberazione dell’Assemblea; il libro dei verbali e delle deliberazione del Consiglio Direttivo.
Art. 9 – Patrimonio dell’associazione
L'Associazione si finanzierà con le quote ed i contributi degli Associati, con le quote ed i contributi per la partecipazione e l’organizzazione di iniziative ed eventi associativi e con ogni altra entrata che, nel rispetto degli scopi statutari, concorra ad incrementare l'attivo sociale. Il patrimonio dell'associazione sarà inoltre costituito dai beni, mobili o immobili, che diverranno di proprietà dell'Associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, da eredità, donazioni e legati pervenuti alla medesima, da erogazioni e contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, degli Enti o delle Istituzioni Pubbliche e da qualsiasi Ente privato, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, da contributi dell’Unione europea e di altri Organismi Internazionali e dalle altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo. Inoltre esso sarà costituito da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti in via marginale dall’associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi può infatti proporsi come struttura di servizi per associazioni, enti pubblici o privati, che perseguano fini che coincidono con gli scopi ed i principi sociali. Può altresì stipulare accordi che mirino a favorire lo sviluppo dell'Associazione. Può infine organizzare manifestazioni pubbliche per promuovere la propria attività con intrattenimenti e produzione di materiale promozionale finalizzato alla raccolta di sottoscrizioni per l'attività associativa. L'Associazione può inoltre attuare iniziative per la vendita e la promozione di materiale inerente agli scopi sociali. Le somme versate per la quota annuale di adesione all’Associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.
Art.10 – Rendiconto economico-finanziario
Il rendiconto economico-finanziario comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea dei soci per la sua approvazione entro il trenta aprile dell’anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei
confronti degli Associati. Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall’Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee, rimane affisso nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’Assemblea dei soci. Successivamente ogni socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale,
durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge. Gli eventuali utili di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo Statuto.
Art. 11 – Quote
La quota minima di adesione per l’anno successivo è stabilita entro il trentuno dicembre di ciascun anno dal Consiglio Direttivo, nel rispetto delle finalità dell’Associazione. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o restituita.
Art. 12 – Anno sociale
L'anno sociale e l'esercizio finanziario terminano il trentuno dicembre di ogni anno.
Art. 13 – Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci con all'ordine del giorno lo scioglimento dell’Associazione e le modalità di liquidazione del patrimonio. È richiesta la presenza o rappresentanza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto, in regola con il pagamento delle quote e la decisione è deliberata con il voto favorevole dei tre quarti dei voti presenti. In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e conformi alle finalità dell’associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 o altra destinazione imposta dalla legge.
Art. 14 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Nessun commento:

Posta un commento